Autore: Luigi Rubinelli/Domenico Stirparo
Gennaio 2013. Il Decreto di attuazione della Legge n. 77/2011 sulla produzione e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma chiude il cerchio con riferimento alla prima normativa europea sui prodotti freschi, lavati e pronti all’utilizzo.
Il Decreto introdurrà innanzitutto la previsione di temperature omogenee da mantenere sui prodotti di IV gamma lungo tutta la filiera produttivo-distributiva: con l’obbligo di mantenere sempre temperature inferiori a 8°C non si assisterà più, ad es., a quella cattiva prassi di tenere i prodotti di IV gamma fuori da banchi frigo, ovverosia in banchi frigo fittizi e inidonei a preservare i prodotti refrigerati.
Si stabiliscono poi requisiti minimi degli stabilimenti di lavorazione e parametri igienico-sanitari del processo produttivo, con la specifica finalità di premiare la qualità produttiva e di tutelare i consumatori da prodotti preparati e confezionati in condizioni non idonee.
Si stabilisce inoltre che le confezioni dei prodotti di IV gamma debbano essere al 100% eco-compatibili in tempi addirittura più ristretti rispetto a quelli previsti dalle normative europee al riguardo: così, la IV gamma sarà anche un’esempio di sostenibilità, oltre che di qualità e sicurezza. Infine, si prevedono informazioni per i consumatori, che andranno riportate in etichetta, con la finalità di consentire a questi di distinguere i prodotti lavati e pronti al consumo (o pronti da cuocere) da quei prodotti che – sebbene simili per confezione – non hanno le caratteristiche della IV gamma.
Si forniranno inoltre informazioni: sulle modalità di conservazione dei prodotti di IV gamma, con la raccomandazione al consumatore di mantenere il prodotto sotto gli 8°C, in quanto – si ricorda – la catena del freddo è l’unico agente conservante di tali prodotti; sulle modalità di utilizzo del prodotto dopo l’apertura della confezione; le indicazioni relative all’origine del prodotto.