La Comunità Europea tutela gli acquisti di prodotti difettosi on e off line

Data:

Gennaio 2019. La Ue ha approvato le nuove tutele per i prodotti difettosi acquistati online e offline

• si applicano le stesse regole sia che il prodotto sia acquistato online che in un negozio
• i prodotti difettosi devono essere riparati o sostituiti, oppure il consumatore deve essere rimborsato
• definite le prime regole europee per i prodotti intelligenti (frigoriferi intelligenti, orologi intelligenti …)

Che sia stato comprato on line o in un negozio fisico, per gli acquisti di prodotti difettosi varranno le stesse regole in tutta Europa. L’accordo provvisorio trovato oggi tra Parlamento e Consiglio UE sulla direttiva sulle vendite di merci assicura infatti ai consumatori un elevato livello di protezione in tutta l’UE e permette inoltre di creare certezza giuridica per le società che intendono vendere i loro prodotti in altri Stati membri.

Le regole concordate si applicheranno alla vendita di beni online e offline (faccia a faccia), ad esempio quando un consumatore acquista un elettrodomestico, un giocattolo o un computer su Internet varranno le stesse norme che valgono per il negozio vicino a casa sua.

La presente direttiva riguarda anche le merci che incorporano elementi digitali, come frigoriferi intelligenti, smartphone, televisori e orologi collegati. I consumatori che acquistano questi prodotti potranno ottenere gli aggiornamenti necessari per un periodo di tempo ragionevole, in considerazione del tipo e dello scopo dei beni acquistati e dei contenuti digitali.

Garantire i diritti contrattuali essenziali in caso di malfunzionamento

La legislazione include norme sull’eventuale compensazione per i consumatori, sui periodi di garanzia, sull’onere della prova e sugli obblighi dei venditori:

• Quando un prodotto è difettoso, il consumatore può scegliere di farlo riparare o di sostituirlo gratuitamente.
• il consumatore beneficerà immediatamente di una riduzione del prezzo o dell’annullamento del contratto e, in alcuni casi, di un rimborso: ad esempio se un problema persiste nonostante i tentativi da parte del venditore di riparare, o se la riparazione non è non fatto entro un tempo ragionevole, o se il difetto è di natura seria.
• il venditore sarà responsabile se il difetto compare entro due anni dalla vendita del prodotto al consumatore (tuttavia, gli Stati membri possono introdurre o mantenere un periodo di garanzia legale più lungo nella loro legislazione nazionale).
• fino a uno o due anni (a seconda del prodotto) dopo la consegna, l’acquirente non dovrà dimostrare che la merce è difettosa (l’onere della prova è quindi invertito a favore del consumatore).

Ad esempio, oggi, se un consumatore scopre che un prodotto che ha comprato più di sei mesi fa è difettoso e chiede al venditore di ripararlo o sostituirlo, potrebbe dover dimostrare che questo difetto esisteva al momento della consegna. Secondo le nuove regole, per un periodo di un anno (o due), il consumatore potrà richiedere un risarcimento senza dover dimostrare che il difetto esisteva al momento della consegna

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