La vita utile dei prodotti : legislazione , commercio e solidarietà

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La vita utile dei prodotti : legislazione , commercio e solidarietà

Settembre 2014. L'importanza della vita utile dei prodotti , volgarmente definita come “data di scadenza” , è nota da sempre al consumatore medio. Quello che invece non è scontato è la modalità con la quale viene stabilita. Come spesso avviene quando una nuova legislazione si afferma , ci si stupisce per gli obblighi imposti anche quando questi in realtà esistono da sempre. E' quanto è avvenuto con l'avvento del Regolamento 2073 / 05 , collegato all'852 / 04 , che dice una cosa lapalissiana ovvero che l'Operatore del Settore alimentare deve garantire la sicurezza del prodotto per tutta la durata della sua vita. Non altrettanto scontato è invece “come” stabilire quale è la sua durata ed il Regolamento ci viene in aiuto dicendo che ci devono essere prove oggettive e scientifiche che sostengono la decisione , ovvero la data di scadenza stabilita, valutando il comportamento del prodotto mediante simulazione delle ragionevoli condizioni di distribuzione. Ma quali sono le “ragionevoli condizioni di distribuzione”? E' responsabilità dell'Operatore del Settore Alimentare definirle in base alla conoscenza del processo tenendo conto delle inevitabili rotture della catena del freddo.  Accanto a questa tendenza basata sulla valutazione del rischio però , sopravvive ancora una legislazione nazionale rappresentata dall'art.5 della legge 283 / 62 che non prevede nessuna tolleranza e fa scivolare ogni situazione di rottura della catena del freddo in un regime sanzionatorio penale per il configurarsi di “alimento in cattivo stato di conservazione”. Un bel labirinto per gli operatori che devono dibattersi fra la dimostrazione scientifica della conservabilità degli alimenti e la spada di Damocle del feroce termometro del controllore ufficiale che rileva qualche grado in più rispetto a quanto previsto dalla legge per far calare la mannaia del procedimento penale. Il settore più colpito per questa contraddizione è sicuramente quello della GDO con i suoi banchi di vendita ma conseguenze negative possono arrivare anche al mondo della ristorazione e della logistica.

Il ruolo della PA

Su questa partita si intrecciano le competenze degli organi tecnici di controllo che svolgono le attività di sorveglianza sul territorio (le ASL ) e quelle della Magistratura che deve valutare il configurarsi del reato con conseguenze spesso disorientanti per gli operatori che non sanno più che pesci pigliare. In realtà la Commissione Europea si è espressa chiaramente sia con atti legislativi (vedi Regolamento 2073 e 852) che con documenti di indirizzo (vedi documento SANCO 1628 / 08). Anche il Ministero della Salute ha confermato la posizione comunitaria con la ormai famosa “circolare yogurt” del luglio 2013 nella quale ad un quesito sull'obbligo del rispetto dei 4°C per lo yogurt ha esplicitamente detto che ogni obbligo predefinito è da ritenersi decaduto lasciando spazio alla valutazione del rischio da parte dell'Operatore del Settore Alimentare. Al fine di contribuire al chiarimento della complicata situazione è scesa in campo anche l'UNI (ente nazionale di normazione) che con il GL 14 ha messo in cantiere una norma per definire i metodi per condurre la valutazione del rischio nei prodotti deperibili affermando chiaramente che non è possibile ipotizzare una filiera senza alcun abuso termico! In linea con la non pericolosità di alcuni prodotti anche superato il Termine Minimo di Conservazione , quindi prodotti non deperibili , sta andando la legislazione comunitaria indirizzata ad eliminare il TMC e comunque affermare la commestibilità di prodotti che la hanno superata al fine di poterli distribuire gratuitamente ad enti caritatevoli aumentando quindi la disponibilità di prodotti e riducendo i costi di samtimento.  Qualcuno come la Grecia poi , in tempo di vacche magrissime , con un atto legislativo ha consentito la commercializzazione sotto costo di prodotti con TMC superata! Tutto legittimo insomma nell'auspicio che fra evoluzione legislativa e normazione volontaria si possa giungere rapidamente a fare chiarezza su un argomento fondamentale sia dal punto di vista legale che commerciale senza arroccarsi su posizioni di ingiustificata ed anacronistica difesa di “limiti tradizionali” né aprire le porte ad un altrettanto ingiustificato e pericoloso “liberismo” senza regole né garanzie  di tutela della sicurezza.    
 

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