Art. 62: il Ministero lo dichiara superato
Aprile 2013. Art. 62, siamo alla farsa dopo mesi di discussioni?
La posizione di Centromarca
Gravi preoccupazioni e disorientamento. Queste le reazioni registrate da Centromarca, nelle industrie associate, dopo la diffusione da parte dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico di una nota in cui l’articolo 62 in tema di cessione dei prodotti agricoli e alimentari viene dichiarato superato dalla normativa europea sui pagamenti.
“E’ stata creata una situazione incredibile, che rischia di inceppare l’attività delle aziende”, sottolinea Luigi Bordoni, presidente di Centromarca. “Le nostre industrie hanno lavorato un anno e sostenuto costi ingenti per adeguarsi alla legge, modificando i sistemi informativi e i documenti amministrativi, rivedendo le relazioni con i clienti e la contrattualistica. Hanno fatto riferimento a una norma approvata dal Parlamento, che ha raccolto il parere favorevole del Consiglio di Stato ed è dotata di un regolamento sulle procedure istruttorie dell’Antitrust. E’ inconcepibile che nella primavera 2013 si arrivi a sostenere che una legge del gennaio 2012 è stata soppiantata da una Direttiva del 2011”.
Centromarca esprime invece apprezzamento per la precisazione diffusa oggi dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in cui è ribadita “la piena efficacia e vitalità della normativa speciale in tema di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari”. “Siamo grati al ministro Mario Catania per il suo intervento”, afferma Bordoni, “che offre alle imprese un contributo di chiarezza e un ancoraggio solido per continuare la loro attività”. Ben il 92% delle industrie associate, stando alle recenti rilevazioni effettuate da Centromarca, valuta favorevolmente l’articolo 62.
L’applicazione della normativa sta peraltro avendo importanti effetti positivi sulla regolarità dei pagamenti nella filiera. Secondo un’indagine effettuata nelle ultime ore da Centromarca, le aziende considerano l’articolo 62 un fondamentale elemento di garanzia sul piano della gestione economico-finanziaria, in una fase drammatica per la mancanza di liquidità e per i rischi di insolvenza nei rapporti tra imprese.
La posizione di Federdistribuzione
Aprile 2013 – Con la recente applicazione nella normativa italiana della direttiva Late Payment, Federdistribuzione era convinta della incompatibilità dei termini di pagamento per merce deperibile prevista dall’art. 62 con la direttiva stessa, apparendo i due provvedimenti incoerenti tra loro, e aveva avviato una serie di contatti nelle sedi competenti. Invero, il principio del primato del diritto comunitario su quello nazionale vuole che la norma interna sia disapplicata ogniqualvolta essa è confliggente con quella comunitaria.
Federdistribuzione prende atto con soddisfazione, oggi, nell’apprendere che il Ministero dello Sviluppo Economico condivida questa impostazione, ossia che i termini di pagamento per le transazioni agroalimentari devono essere interpretati alla stregua della direttiva Late Payment che, ridando il giusto spazio all’autonomia negoziale, permette alle parti di concordare legittimamente pagamenti fino a 60 giorni salvo accordi diversi non gravemente iniqui per una delle parti e si auspica che il Governo e l’AGCM prendano atto, con urgenza e formalmente, di questa posizione.