Il regolamento 1169: non solo una questione di "etichetta"
Il nuovo Regolamento sull’etichettatura, che meglio sarebbe chiamare sulla “informazione al consumatore” , dopo un lungo e travagliato percorso e dopo tante revisioni e riletture finalmente è nato! Il suo nome è 1169 del 2011 e si inserisce nella logica della totale revisione della legislazione comunitaria che è incominciata con la pubblicazione del Regolamento 178 o meglio ancora da quella del Libro Bianco della Sicurezza Alimentare del 2000. Sin da allora, infatti , l’informazione al consumatore è stata considerata uno degli assi fondamentali di sviluppo e miglioramento per garantire la salute dei consumatori. Il Regolamento in parte assolve questo compito e infatti il suo scopo è stabilire “le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti” ( dall’art.1) stabilendo “i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano l’informazione sugli alimenti ed in particolare l’etichettatura degli alimenti” (da art.1). Il suo principale obiettivo è quello di mettere il consumatore in condizione di esercitare delle scelte oculate per una dieta più sana e bilanciata e per poter disporre di informazioni chiare e leggibili che non inducano in errore.
Il bisogno di informazioni
E’ per queste ragioni che, fra le altre cose, prevede l’introduzione delle informazioni nutrizionali e definisce la dimensione minima dei caratteri per garantirne la facile lettura da parte di tutti. Qualcuno sta già segnalando la contraddizione insita nel fatto di chiedere sempre maggiori informazioni aumentando anche i caratteri con le quali scriverle; il dubbio è come fare a far stare tutto in una etichetta? Il Regolamento contiene al suo interno tutta una serie di elementi di risposta alla ricerca di chiarezza da parte del consumatore inserendo innovazioni molto rilevanti. Uno dei punti sui quali si è parlato di più, e sul quale durante i lavori ci si è scontrati di più, è quello dell’obbligo della indicazione dell’origine. La ragione è chiara ed è legata al significato politico che questa indicazione assume ai giorni nostri, caratterizzati da una forte e diffusa tensione nazionalistica e tendenzialmente protezionistica che impregna, e inquina, ogni decisione e atto politico. E’ per questo che lungo il percorso di elaborazione ne abbiamo sentite di tutti i colori andando da chi negava completamente l’utilità dell’indicazione della origine dei prodotti, fino a quanti avrebbero voluto che questa fosse indicata su ogni ingrediente dei prodotti composti! Il Regolamento però non ha una funzione né politica né protezionistica per cui ha trovato, per lo meno ad oggi , una soluzione equilibrata inserendo l’obbligo per i prodotti ritenuti più a rischio e rimandando ai lavori di revisione ed integrazione altre decisioni. Il Regolamento cancella definitivamente le velleitarie sortite di chi, come l’Italia, lo aveva voluto precedere promulgando una legge nazionale draconiana sullo stesso argomento alla quale è stata data una grande enfasi trionfalistica da molti politici qualificati col solo risultato di rischiare la procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea! Del resto questa storia dell’origine era già stata tirata in ballo, in quel caso completamente a sproposito, quando fu promulgato il Regolamento 178 nel 2002 che imponeva la rintracciabilità di filiera; a quella povera rintracciabilità fu già attribuito da molti , in modo totalmente insensato, il significato di obbligo di conoscenza dell’origine del prodotto! Tutto ciò facendo confusione sui contenuti tecnici reali che erano di conoscere da chi si acquista e a chi si vende e sulle finalità che erano assolutamente interne alla filiera produttiva e distributiva ovvero di facilitare le procedure di ritiro del prodotto dal mercato e non di informare al consumatore finale!
Ancora molti punti aperti
Oggi la situazione è più chiara e il Regolamento nella sua forma attuale e nelle integrazioni che subirà nei prossimi anni , nasce proprio per contribuire alla chiarezza sperando che continui a farlo in modo “laico” sena introdurre elementi “politici” di turbativa alla libera concorrenza e circolazione delle merci che rappresentano due principi fondamentali dell’UE. I temi trattati sono molti e tutti indirizzati a garantire la possibilità di fare scelte in linea con le esigenze di ognuno, fermo restando il minimo comun denominatore della salute. Molti punti sono ancora aperti e dovranno essere colmati da lavori della Commissione ma anche degli stati membri che, su specifiche situazioni, sono chiamati ad esprimersi. Questo strumento di delega agli stati membri è molto utile per garantire la rispondenza alle esigenze specifiche nel rispetto di “usi e costumi” locali, come si potrebbe dire; da un altro punto di vista però può nascere un rischio quando, in base a questa delega, gli stati membri prendano decisioni completamente diverse con confusione all’interno dell’UE ed interferenza con il principio di libera concorrenza. ponendo condizioni commerciali ed economiche completamente diverse. Va comunque apprezzato lo sforzo “politico” (questo in senso positivo) fatto dalla Commissione per cercare di garantire il raggiungimento di punti di equilibrio accettabili. E’ per questa ragione per esempio, che nel Regolamento viene mantenuto il principio di preincarto nella GDO , fenomeno tipico della tradizione commerciale italiana finalizzato a offrire un prodotto più fresco ed attraente al cliente e completamente sconosciuto agli altri stati membri. Ed è positivo che la Commissione, fatto lo sforzo di accettare l’esistenza di una modalità tipica di un solo paese, richieda allo stesso stato membro di esprimersi sulle modalità da adottare per gestirla senza travisarne la valenza commerciale ma garantendo la corretta informazione al consumatore e la sicurezza della manipolazioni fino a prevedere con uno statemento ufficiale il suo inserimento non solo nel Regolamento sulla informazione ma anche nella revisione del Pacchetto Igiene che si occupa specificamente di sicurezza alimentare. E’ stato questo un altro degli argomenti dibattuti poiché alcuni interessi forti legati all’industria hanno cercato di ostacolarlo con motivazioni di rischio alimentare e di mancanza di informazione al consumatore che nascondono in modo abile quelle vere legate ad una pura dinamica di interesse. Si può quindi dire che il Regolamento rappresenta un bel passo avanti, sicuramente non definitivo, ma importante. Sicuramente verrà completato, emendato ed integrato negli anni ma la struttura di base è buona.
Da etichetta a informazione
E’ certo che oltre alle diverse questioni in ballo frutto del dibattito fra le diverse parti, un salto di qualità determinante sarà quello del passaggio definitivo dal concetto di “etichetta”, con la quale oggi viene identificata tutta la trasmissione di dati al consumatore, a quello di “informazione” garantita utilizzando tutti gli strumenti che la moderna multimedialità offre. E’ anacronistico, infatti, che oggi disponendo di strumenti di trasmissione dei dati potentissimi e facilmente accessibili e con generazioni di popolazione avvezze a leggere di tutto su schermi a cristalli liquidi , su video e touch screen di diversa natura, la trasmissione di informazioni, che si vogliono sempre maggiori e puntuali , sia relegata all’angusto recinto della etichetta cartacea! Il Regolamento non parla di questo aspetto ma se ne dovrà parlare sicuramente, in questo o altri documenti normativi perché il mondo non si ferma , corre veloce ma deve essere regolamentato altrimenti i rischi di una informazione fuori controllo (vedi molti esempi di siti internet!) è elevato.
Il Regolamento ha posto le basi per sviluppare una corretta informazione con gli strumenti attuali e cercando di cogliere le istanze delle diverse parti con un risultato equilibrato; dalla sua applicazione, dai difetti che emergeranno e dalla evoluzione delle esigenze e della società si dovranno inserire ulteriori e soprattutto diverse nei contenuti e nelle modalità di gestione forme di informazione che offriranno la opportunità di far convivere la esasperata ed antica difesa del localismo con moderni ed innovativi sistemi di trasponder satellitari di comunicazione dei dati. In tal senso al già citato articolo 1 il Regolamento ci rassicura su questo aspetto poiché garantisce di voler assicurare al consumatore il diritto all’informazione e le procedure per fornire questa informazione tenendo conto delle necessarie “esigenze di prevedere di flessibilità per rispondere ai futuri sviluppi ed alle nuove esigenze di informazione” .
Un percorso è stato tracciato con finalità chiare che sono la tutela del consumatore, al di fuori di ogni strumentalizzazione politica e con la apertura a poter prendere in considerazione tutte le evoluzioni che scaturiranno nel tempo.
cito direttamente da Di Falco: "In tal senso al già citato articolo 1 il Regolamento ci rassicura su questo aspetto poiché garantisce di voler assicurare al consumatore il diritto all?informazione e le procedure per fornire questa informazione tenendo conto delle necessarie ?esigenze di prevedere di flessibilità per rispondere ai futuri sviluppi ed alle nuove esigenze di informazione?. Il termine futuri sviluppi è inquitetante perchè le nuove tecnologie ci stanno abituando a una velocità di cambiamento impressionante, prendiamo ad esempio l'uso del QRCode nell'informazione di prodotto. Forse quel "futuri sviluppi" andrebbe cambiato nei prossimi sviluppi perchè quest'etichetta nasce già vecchia