Si può dare in affitto il brand Coop?
Gennaio 2016. Quello del titolo qui sopra è un interrogativo che si insinua spontaneamente nel pensiero di chi concepisce la cooperazione e l’affiliazione secondo le nozioni tradizionali proposte dall’ordinamento giuridico, ma poi si imbatte nell’iniziativa di UNICOOP TIRRENO nel Lazio: il “Progetto Franchising”.
Retail Watch ha già recensito uno dei supermercati del progetto a Roma, pubblicandone i contenuti in data 3 Giugno 2015, adesso è tempo di analizzare i risvolti di natura normativa e filosofica dell’operazione.
La tutela della cooperazione in Italia.
Art. 45 della Costituzione italiana: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità”.
Il Franchising.
Art. 1 Legge n.129/04: “Franchising o affiliazione commerciale è quel contratto tra due soggetti giuridici economicamente indipendenti in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.
Nella sostanza dei fatti, il progetto consente a Unicoop Tirreno di accordarsi con imprese private per diffondere il marchio Coop sul territorio romano deviando sul partner commerciale i costi di attivazione del business e ricavando gli introiti previsti dalle transazioni sui prodotti, principalmente a marchio.
Gli accordi sono imbastiti su una quota maggioritaria di assortimento che i retailer privati sono tenuti ad acquistare da Unicoop Tirreno, che ovviamente impone i prezzi di vendita al dettaglio per le referenze a marchio Coop e suggerisce quelli della parte rimanente.
Gli affiliati, almeno inizialmente, sono esclusi dal circuito di fidelizzazione di Coop.
I soci di Unicoop Tirreno non godono di particolari vantaggi all’interno dei supermercati in affiliazione.
Coop fornisce consulenza commerciale e di marketing, per l’avvio e il mantenimento dell’attività, controlla costantemente e meticolosamente il rispetto dei vincoli legati alla tutela dell’immagine del proprio marchio, riferimento importante nella distribuzione italiana e simbolo carico di numerosi significati in senso assoluto.
L’iniziativa corre all’interno dei percorsi giuridici ammessi dallo Stato e costituisce di per sé un modello inesplorato con cui movimento cooperativo e imprenditoria privata si combinano per servire la comunità dei consumatori, però non riesce a svincolarsi altrettanto bene dalla rigidità di certi schemi mentali, più o meno condivisibili, che generano quesiti come quelli che seguono.
Ci piace lasciarli aperti, a pioggia, sulla sensibilità di chiunque si appresti alla lettura.
- Una particolare forma di impresa come quella cooperativa, ispirata a principi e valori speciali, si può dare in franchising ad aziende di capitale privato?
- E’ verosimile che sotto tutto ciò si nasconda l’intento di scaricare i costi (in primis quello del lavoro), senza rinunciare ai privilegi riservati alle imprese cooperative?
- Possono anche le cooperative mettersi a inseguire il profitto fine a sé stesso?
- Che tipo di servizio viene restituito ai soci, convinti di entrare in un punto di vendita Coop in tutto e per tutto?
- Si sta assistendo al processo di degenerazione di un sistema, il cui spirito originario stava nella solidarietà e nella mutualità, ma che adesso viene svilito da logiche di mercato, sottili ambizioni di competitività e naturali esigenze di profitto?
- Chi controllerà che i privati, nel ruolo di affiliati, assecondino le stesse finalità sociali di Coop, ad esempio sulla normativa del lavoro?